È soltanto un Pokémon con le armi o è un qualcosa di più? Vieni a parlarne su Award & Oscar!
 
Pagina precedente | 1 | Pagina successiva

COME NON ESSERE D'ACCORDO..!!!!!!!!!!!!!!

Ultimo Aggiornamento: 29/04/2008 13:16
Autore
Stampa | Notifica email    
OFFLINE
Post: 47
Sesso: Maschile
22/04/2008 12:47

Roberto Santi ha detto...

Sono un medico e da tempo dico che gli errori medici sono per gran parte frutto della (dis)organizzazione. Anni di potere moncratico dei Direttori Generali delle ASL e degli Ospedali hanno generato questo mostro che chiamiamo "malasanità". L'organizzazione sanitaria è gestita in modo che i Politici abbiano il controllo su tutto. Questa è la ragione dei morti evitabili. Non voglio usare questo blog per farmi pubblicità. Ma ho già scritto due libri su questi temi. Io insisto in questa battaglia di civiltà. Spero di non restare ancora solo come sono stato finora.
OFFLINE
Post: 47
Sesso: Maschile
29/04/2008 13:16



Quando è ravvisabile la responsabilità civile del medico nell’esercizio della sua attività professionale?

E' una domanda complessa, alla quale rispondiamo, alla luce di quanto dispone il codice civile, in termini solo generali.
La responsabilità del medico per il danno cagionato al paziente consegue alla violazione dei doveri inerenti alla professione, tra cui quello di diligenza nell'esecuzione della prestazione, che deve essere valutato in riferimento alla natura dell'attività esercitata. Infatti, l'art. 1176 c.c. dopo aver disposto al primo comma che "nell'adempiere l'obbligazione il debitore deve usare la diligenza del buon padre di famiglia", sancisce nel secondo comma che "nell'adempimento delle obbligazioni inerenti all'esercizio di un'attività professionale, la diligenza deve valutarsi con riguardo alla natura dell'attività esercitata".
Però, "se la prestazione implica la soluzione di problemi tecnici di speciale difficoltà, il prestatore d'opera non risponde dei danni, se non in caso di dolo o di colpa grave" (art. 2236 c.c.).
Ai sensi dell'art. 2236, dunque, quando la prestazione che il medico deve eseguire sia particolarmente complessa, questi è obbligato a risarcire il danno ingiustamente cagionato solo se abbia voluto provocare il danno stesso (dolo) o abbia commesso errori non giustificabili sulla base delle correnti conoscenze (colpa grave); vi è, pertanto, un esonero da responsabilità per colpa lieve.
Dunque, la regola generale secondo la quale il prestatore d'opera intellettuale risponde anche per colpa lieve (1176 c.c.) viene così derogata dall'art. 2236 che prevede un'attenuazione di responsabilità solo quando sussistano problemi tecnici di speciale difficoltà, la cui esistenza dovrà essere provata dal medico per esonerarsi dalla responsabilità stessa.
DA EUROPA DEI DIRITTI.COM
Amministra Discussione: | Chiudi | Sposta | Cancella | Modifica | Notifica email Pagina precedente | 1 | Pagina successiva
Nuova Discussione
 | 
Rispondi
Cerca nel forum

Feed | Forum | Bacheca | Album | Utenti | Cerca | Login | Registrati | Amministra
Crea forum gratis, gestisci la tua comunità! Iscriviti a FreeForumZone
FreeForumZone [v.6.1] - Leggendo la pagina si accettano regolamento e privacy
Tutti gli orari sono GMT+01:00. Adesso sono le 01:44. Versione: Stampabile | Mobile
Copyright © 2000-2024 FFZ srl - www.freeforumzone.com